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DDL 1555, UNA SCAPPATOIA VERSO L’AGENTE SOLISSIMO? NO, GRAZIE

Sosteniamo l’iniziativa degli RLS che in materia di primo soccorso hanno chiesto udienza alla Camera

Stiamo seguendo con interesse e, non lo nascondiamo, un po’ di apprensione, l’iter legislativo del DDL 1555 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, in quanto in tale testo si trova inserito un riferimento al D.Lgs. 81/08, il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei Lavoratori, precisamente riguardante l’art.45, sul Primo soccorso.

La preoccupazione è che si stia in qualche modo cercando di agevolare le spinte delle imprese ferroviarie che vorrebbero la possibilità di avere il macchinista solo su tutti i treni, merci compresi, senza preoccuparsi del diritto di questi ad essere soccorso in tempi utili, in caso di malore.

In tal senso sono emblematiche le parole di qualche giorno fa del viceministro Rixi che ha pericolosamente parlato di agente solo sui treni merci, scelta organizzativa che aumenterebbe, non si sa come, la capacità dei valichi alpini. E ad ogni modo, anche se ciò fosse verificato, un incremento economico al favore delle imprese di trasporto non può in nessun modo giustificare l’abbandono a se stesso di un lavoratore che, in caso di malore, sarebbe dato per spacciato.

Su queste tematiche condividiamo pienamente l’iniziativa di un gruppo di RLS ed ex RLS del Gruppo FS che in merito al DDL AC 1555 hanno chiesto un’audizione alla Camera.

Gli RLS osservano che:

  • “il testo introduce senza una ragionevole motivazione la diversa applicabilità delle regole per il primo soccorso, ai lavoratori e le imprese del solo settore ferroviario, creando così una disciplina differenziale rispetto alla generalità degli altri luoghi di lavoro mentre la materia del primo soccorso in ambito ferroviario è già dettagliatamente ed esaurientemente disciplinata da norme specifiche, emanate appositamente.
  • all’art. 4, comma a) è presente un richiamo ultroneo all’osservanza della normativa europea nell’ambito del rispetto delle norme di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario quale requisito specifico del primo soccorso, valido esclusivamente per l’ambito ferroviario, come se negli altri settori produttivi l’art. 45 potesse sussistere in violazione o in contrasto con il diritto comunitario o con le direttive europee applicabili a ciascuno di essi;
  • nel merito, argomento più sostanziale, il medesimo art. 4, comma b) non individua con chiarezza l’attribuzione di ruoli, prerogative e responsabilità nel ‘coordinamento’ tra i vari soggetti coinvolti, quali le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura e i servizi pubblico di pronto soccorso, riguardo alla predisposizione del piano di intervento ‘sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi’. Sono elementi di grande rilevanza che non vengono meglio definiti, lasciando un margine di incertezza normativa e indeterminatezza giuridica.”

Auspichiamo un interessamento a queste problematiche da parte di tutte le organizzazioni sindacali e di tutte le forze politiche che hanno a cuore i principi della Costituzione e i diritti dei lavoratori.

La redazione di Ancora In Marcia

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