Qualche giorno fa alcuni macchinisti e capitreno sono stati convocati da dirigenti dell’Ufficio Personale Trenitalia mediante una comunicazione che non recava l’oggetto del colloquio e fissando l’appuntamento al di fuori dell’orario di lavoro.
A seguito delle rimostranze dei lavoratori coinvolti e di una lettera di denuncia dei sindacati di base tali convocazioni sono state rimodulate apponendovi un decisamente generico oggetto (“comunicazioni che la riguardano”) e ricollocandole all’interno del nastro lavorativo.
Ai colleghi che si sono presentati a tali colloqui è stata negata la possibilità di fare entrare un proprio rappresentante sindacale di fiducia come testimone con la pretestuosa e ridicola motivazione di una presunta “particolare riservatezza della convocazione”, trattandosi di comunicazioni che riguardano la stessa persona che richiede il testimone.
Nell’incontro a questi lavoratori è stata quindi consegnata una lettera nella quale li si accusa di non aver effettuato durante lo sciopero del 23/24 marzo scorsi treni che l’azienda aveva indicato come garantiti.
In tale comunicazione si afferma quindi che “Il Suo comportamento, nel complesso, oltre a essere posto in violazione di quanto previsto dalla Legge 146/90 e s.m.i. e dell’Accordo del 23 novembre 1999, si configura come contrario ai principi di correttezza e buona fede. Tuttavia… per questa sola e unica volta, la Società ha deciso di soprassedere dall’attivazione di un procedimento disciplinare nei suoi confronti.”
Le accuse rivolte dai responsabili Trenitalia a questi lavoratori sono assolutamente prive di fondamento in quanto il 23/24 marzo era stato proclamato sciopero articolato in diverse modalità dall’Assemblea Nazionale PDM e PDB, dal CAT e dai sindacati CUB, SGB e USB per tutte le imprese ferroviarie, per il rinnovo del CCNL.
Quest’ultima protesta è classificabile come “sciopero generale nazionale a sostegno del rinnovo del CCNL per le attività ferroviarie o dell’Accordo aziendale di secondo livello per il Gruppo FS (ai sensi del punto 4.2.4 dell’Accordo sui servizi minimi essenziali del 23 novembre 1999)” per il quale è stata concordato ormai da moltissimi anni un elenco ridotto di treni da garantire, la cosiddetta Tabella B.
I lavoratori che hanno, legittimamente, fatto riferimento alla tabella B, sono stati nelle regole, mentre Trenitalia – perseverando nella pratica scorretta di inviare mail collettive contenenti elenchi cumulativi dei treni anziché comandi individuali, espressi e completi degli spostamenti eventualmente necessari – questa volta ha tentato di ‘comandare’ col solito metodo illegittimo, addirittura treni al di fuori dell’elenco concordato: azione, palesemente e doppiamente illegittima.
Con un contorto stratagemma lessicale finalizzato ad una sapiente omissione, riescono a non citare mai né la tabella “A” né la “B”, tentando così di spaventare il personale che ha scioperato applicando legittimamente la seconda.
Trenitalia, non potendo obiettare alcunché sulle norme tecniche dello sciopero – perfettamente legittime e mai contestate neanche dalla Commissione di Garanzia, ha provato a spaventare i lavoratori con velate minacce di azioni disciplinari tanto aggressive quanto infondate. Anche facendo leva sull’ignavia dei sindacati firmatari i quali, al di là di vacue ed ipocrite letterine, al dunque hanno poi lasciato soli i lavoratori di fronte all’impresa.
E’ molto grave minacciare i propri dipendenti di procedimenti disciplinari con modalità e procedure irrituali quando le accuse che si rivolgono loro sono, appunto, infondate, anche perché se davvero fossero state compiute violazioni “di quanto previsto dalla Legge 146/90 e s.m.i. e dell’Accordo del 23 novembre 1999” l’azienda avrebbe avuto tutti gli strumenti per agire disciplinarmente all’interno delle previsioni contrattuali.
Vogliamo ancora pensare che questa brutta pagina nelle relazioni con i lavoratori (convocazioni senza oggetto e al di fuori dell’orario di lavoro, divieto di portare testimoni, accuse infondate di violazioni di leggi, minacce di sanzioni future) non sia attribuire ad una scelta del vertice. Non lo sappiamo, ma se questo clamoroso autogol, che conferma le legittimità degli scioperi, risulterà essere il frutto (marcio) estemporaneo derivante dall’iniziativa disperata di qualche dirigente veramente ‘scioperato’, ci aspettiamo che si adottino adeguati provvedimenti.
Attendiamo inoltre che la Commissione di Garanzia – così attiva nell’ostacolare in ogni modo le proteste dei lavoratori – si esprima sulla scorrettezza delle azioni di Trenitalia che ha inteso ‘comandare’ treni al di fuori degli elenchi di garanzia previsti per quella specifica protesta e per la mancata chiarezza nelle comunicazioni ai viaggiatori.
Auspichiamo inoltre che le Organizzazioni Sindacali di base, legittimate ad agire in giudizio per attività antisindacale, possano denunciare tali comportamenti aziendali nelle sedi opportune chiedendo le opportune sanzioni.
E’ molto importante che i lavoratori siano consapevoli di aver esercitato correttamente il diritto di sciopero e restino fermi nella difesa di uno dei capisaldi della democrazia costituzionale, soprattutto contro questi infidi e maldestri tentativi di intimidazione dei lavoratori, messi in atto da una dirigenza che non ha reali capacità di gestione della vertenza e tollerati da sindacati firmatari in fortissima crisi di consenso che mostrano di smarrire i punti cardinali della loro funzione.