RLS Trenitalia IC, NO al MEB 1

RLS Trenitalia IC, NO al MEB 1

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Gli RLS di Trenitalia IC in data 4 dicembre 2025hanno inviato al datore di lavoro un Richiamo formale sull’adozione del modulo di scorta MEB1, che è previsto per entrare in vigore a partire dal prossimo 14 dicembre.

Nella lettera si cita la direttiva quadro del Consiglio delle Comunità Europee (89/391/CEE) del 12/6/89 sulle “Attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”, la quale considera che “il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico”.

Si rammenta inoltre che “la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione è sempre stata costantemente orientata nel ritenere che la sicurezza non può essere subordinata a criteri di fattibilità economica o produttiva”.

Inoltre la Commissione per gli Interpelli si è già espressa affermando che “il soccorso sanitario primario dovrà estrinsecarsi in un periodo di tempo non superiore agli 8 minuti per gli interventi in area urbana e di 20 minuti per le zone extra urbane (salvo particolari situazioni di complessità orografica)”.

Gli RLS osservano quindi che la modifica prevista al modello organizzativo, con un solo capotreno, comporterebbe di fatto “tempi più lunghi, o modalità meno efficaci per garantire il soccorso al PdB. In tale modo si realizza di fatto una chiara involuzione normativa che in caso di malore renderebbe meno tempestivo qualsiasi intervento a favore del CT, mettendone a repentaglio l’incolumità.”

Viene precisato inoltre che allo stato attuale “non risultano espletate né le valutazioni dei rischi da “lavoro isolato” e correlati, né e la definizione di un opportuno adeguamento delle procedure di soccorso.”

Nonostante ciò nelle ripartizioni turni si prevede già l’introduzione del modulo di scorta MEB1.

Gli scriventi pertanto “richiamano tutti i Soggetti della linea di responsabilità aziendale competenti in materia di tutela della Salute e Sicurezza (Art. 18, 19, 20 D.Lgs. 81/2008) alla non applicazione del modulo di scorta in questione.

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